Art. 7, d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325
«Mobilità per domanda congiunta di compensazione» — il fondamento dell'istituto
«È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche
di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la
stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi
di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di
corrispondente profilo professionale, previo nulla osta
dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.»
- «In ogni momento» — non servono bandi né finestre temporali.
- «Anche di diverso comparto» — lo scambio tra comparti diversi è espressamente ammesso.
- «Corrispondente profilo professionale» — il vincolo centrale: è ciò che il motore verifica per primo.
- «Previo nulla osta» — entrambe le amministrazioni devono autorizzare, sempre.
Art. 30, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Il passaggio diretto tra amministrazioni — la cornice generale
Disciplina la mobilità volontaria ordinaria, quella sui posti
vacanti. Dopo le riforme del 2021-2022 l'assenso dell'ente di
provenienza è richiesto solo in casi tipizzati — ma restano
eccezioni rilevanti: per la sanità, per gli enti locali fino a 100
dipendenti e per la scuola l'assenso resta sempre necessario.
Dal 1° luglio 2022 gli avvisi passano dal portale unico inPA.
Nota: nell'interscambio per compensazione il nulla osta è comunque
sempre dovuto — le semplificazioni dell'art. 30 non vi si applicano.
d.P.C.M. 30 novembre 2023
Mobilità tra comparti: i criteri di equiparazione (GU n. 20 del 25/01/2024)
Quando lo scambio attraversa comparti diversi, l'inquadramento va
equiparato. Il decreto non contiene tabelle pronte: affida
all'amministrazione il confronto tra ordinamenti sulla base di
mansioni, competenze, compiti, responsabilità e titoli di accesso,
con la corrispondenza dei livelli economici calcolata su tabellare
e differenziale stipendiale. Sono gli stessi criteri che il nostro
motore usa per stimare la compatibilità.
Il decreto esclude espressamente scuola, AFAM, ENAC, AGID ed enti
pubblici di ricerca: per questo oggi non copriamo quei settori.
I contratti collettivi
CCNL di comparto — dove vivono aree e profili
Aree di inquadramento, declaratorie e profili sono definiti dai
CCNL: Funzioni Locali, Funzioni Centrali, Sanità, Istruzione e
Ricerca. I rinnovi cambiano i sistemi di classificazione — il
CCNL Funzioni Locali 2022-2024, ad esempio, è stato sottoscritto
il 23 febbraio 2026 — e per questo ogni regola di compatibilità
del motore è versionata, con la sua fonte e il suo periodo di
validità.
Avvertenza. Queste pagine descrivono il quadro normativo per
orientare, non costituiscono consulenza legale. La valutazione di ogni
singolo trasferimento spetta alle amministrazioni coinvolte. Se un
passaggio della tua situazione è dubbio, il riferimento sono l'ufficio
del personale del tuo ente e le fonti ufficiali: Normattiva, Gazzetta
Ufficiale, ARAN, Dipartimento della Funzione Pubblica, inPA.